Manifestazioni sportive competitive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Descrizione

Manifestazioni sportive competitive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Una competizione sportiva su strada è una manifestazione di carattere agonistico svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2).

Il carattere agonistico dell’evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
  • esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Le gare sportive si distinguono in:

  • gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
  • gare con veicoli a motore

Sono escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Quando la competizione si svolge interamente sul territorio comunale, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Comune come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1 e dalla Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-ter.

Quando la competizione si svolge su più Comuni, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1 e dalla Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-ter.

Approfondimenti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e articolo 150-quater della Legge Regionale 05/01/2000, n. 1).

Il nulla osta si intende tacitamente acquisito se, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'ente proprietario non ha dato il suo diniego (articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale 27/03/2006, n. 6).

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche, i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.
Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (articolo 9, comma 6 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada").

L'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni motoristiche è subordinata all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori (articolo 9 comma 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada").

Il collaudo non è necessario per di gare di regolarità con velocità media superiore a 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico.

Requisiti

Quando la competizione si svolge interamente sul territorio comunale, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla polizia locale come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e dall'articolo 150-ter della Legge Regionale 05/01/2000, n. 1.

Quando la competizione si svolge su più Comuni, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e dall'articolo 150-ter della Legge Regionale 05/01/2000, n. 1.

Se in occasione della competizione sportiva si intende occupare il suolo pubblico per  l'allestimento di strutture quali palco, banchi per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario richiedere al competente servizio SUAP le rispettive autorizzazioni/concessioni.