Esporre il cartello di passo carrabile

Descrizione

Esporre il cartello di passo carrabile

Il passo carrabile è un qualsiasi sbocco di un'area privata su un'area di pubblico passaggio. Il passo carrabile collega dunque un'area privata, fisicamente delimitata e idonea alla sosta o alla circolazione dei veicoli, a un'area di uso pubblico per consentire l'accesso dalla proprietà privata alla pubblica via e viceversa.

Prima di chiedere il rilascio del cartello per il passo carrabile occorre aver ottenuto autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario per l'apertura di accesso o passo carrabile (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22).

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Approfondimenti

Il passo carrabile deve essere installato osservando le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46.

Il cartello del passo carrabile ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120). 

Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. 

Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

Nella zona antistante un passo carrabile, segnalato con l'apposito cartello, vige il divieto di sosta. 

In caso contrario, il divieto di sosta e il posizionamento del cartello sono subordinati alla domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 58 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 3).

È possibile installare un cartello di passo carrabile provvisorio per situazioni temporanee, ad esempio per l'apertura di un cantiere. Anche in questo caso devono essere rispettate le condizioni disposte per un passo carrabile permanente (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).