Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Trezzo sull'Adda …

Le tariffe e i coefficienti

Le tariffe sono differenziate per le utenze domestiche e non domestiche. La tariffa è composta da una parte fissa (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie) e una parte variabile (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nella tabella del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Le categorie di attività previste per la dichiarazione per utenze non domestiche

All'interno della dichiarazione TARI per utente non domestiche occorre identificare il codice della categoria dell'attività svolta, così come previsto dal Regolamento comunale.  

CategoriaDescrizione
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2Cinematografi e teatri
3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5Stabilimenti Balneari
6Esposizioni, autosaloni 
7Alberghi con ristorante 
8Alberghi senza ristorante
9Case di cura e riposo
10Ospedali 
11Uffici, agenzie, studi professionali
12Banche ed istituti di credito 
13Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
15Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16Banchi di mercato beni durevoli
17Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20Attività industriali con capannoni di produzione 
21Attività artigianali di produzione beni specifici
22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23Mense, birrerie, hamburgherie
24Bar, caffè, pasticceria
25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26Plurilicenze alimentari e/o miste
27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28Ipermercati di generi misti 
29Banchi di mercato generi alimentari
30Discoteche, night club

 

Quando si presenta

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.). Il medesimo termine vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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