Occupare suolo pubblico per fini solidaristici

Descrizione

Occupare suolo pubblico per fini solidaristici

Il suolo pubblico sono le strade, i corsi, le piazze e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio.

L’occupazione avviene quando un soggetto privato occupa una porzione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante sottraendola all’uso pubblico.

L’occupazione del suolo pubblico è permanente se ha carattere stabile e se la durata non è inferiore a un anno, indipendentemente dall’esistenza di manufatti o impianti. 

L’occupazione del suolo pubblico è temporanea se la durata è inferiore a un anno. 

Si definiscono "cessioni a fini solidaristici" (Legge regionale 02/02/2010, n. 6., art. 29-bis, com. 1) le attività occasionali di cessione:

  • da parte di enti non commerciali
  • tramite proprio personale o soggetti volontari
  • di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, anche alimentari (solo preconfezionati, non sfusi e non preparati sul posto)
  • in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell’importo minimo
  • effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico
  • aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Nel piano comunale delle cessioni a fini solidaristici vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici. Nel piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Chi intende occupare suolo pubblico temporaneamente o permanentemente deve presentare domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al SUAP come previsto dal Regolamento comunale. 

È necessario ottenere la concessione anche per la modifica dell'occupazione, il rinnovo (con o senza modifiche), il subingresso (con o senza modifiche).

Approfondimenti

E' necessario aver ottenuto, aver presentato o presentare congiuntamente domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di un tributo, che può essere il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) o la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), a seconda che l’Amministrazione abbia o meno approvato il regolamento comunale che stabilisce la disciplina e le tariffe. L’importo del tributo dipende dal tipo di occupazione, dalla superficie occupata, dal tempo di occupazione e da una serie di altri parametri, quali la dimensione del Comune e l’importanza della strada.

Ottenuta la concessione all'occupazione occorre presentare l'apposita dichiarazione (TOSAP o COSAP).