Descrizione
I mutamenti di destinazione d'uso di immobili che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. I mutamenti devono però essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 2).
Le uniche eccezioni previste sono i mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (soggetti a permesso di costruire) e le limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1).
Approfondimenti
La comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere edili è soggetta all'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Se la destinazione d’uso è modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, si dovrà versare il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. Decorsi dieci anni dalla fine dei lavori, si dovrà versare l'eventuale conguaglio conteggiato per differenza tra gli oneri calcolati per la destinazione in progetto e quelli calcolati per la destinazione esistente.